Arrivano le elezioni e il Comune di Busto Arsizio cerca scrutatori: “conformemente all’atto di indirizzo, approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 67 del 5 aprile 2017” le persone iscritte all’albo degli scrutatori, interessate all’eventuale nomina per lo svolgimento di tale funzione in occasione delle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021, con eventuale ballottaggio del 17 e 18 ottobre 2021, possono dichiarare la propria disponibilità entro il 6 settembre prossimo.
Il modello per presentare la dichiarazione è scaricabile dal sito istituzionale del Comune, e dovrà essere compilato e consegnato secondo le indicazioni riportate in calce allo stesso. Si informa che la consegna a mano può essere effettuata solamente nell’impossibilità di trasmettere la dichiarazione per e-mail o fax.
“Si precisa che la dichiarazione di disponibilità non è vincolante per la Commissione elettorale comunale in sede di nomina degli scrutatori ai seggi, ma potrà essere considerata come titolo preferenziale, con riguardo soprattutto a chi si trova in situazione di disoccupazione/inoccupazione”.
Inoltre il Comune ricorda che “l’elettore interessato al voto domiciliare deve far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, tra il 24 agosto e il 13 settembre 2021, un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora, corredata dalla prescritta documentazione sanitaria. La domanda di ammissione al voto domiciliare, in carta libera, deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’azienda sanitaria locale in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione”.
“Il certificato deve attestare l’esistenza delle condizioni di gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’art. 29 della L. 104/92, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali”.